Il lavoro accessorio

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi.Con il lavoro accessorio si vuole regolamentare rapporti di lavoro di tipo saltuario, per tutelare i lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene infatti attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.Questo tipo di prestazione si può svolgere in settori diversi, ma sempre con carattere saltuario. I lavoratori possono svolgere attività di lavoro occasionale:

Possono svolgere lavoro occasionale accessorio:

1) I pensionati;

2) Gli studenti, in qualunque settore e per le diverse tipologie di committenti ma con i seguenti limiti temporali;

3) Studenti universitari con meno di 25 anni in qualunque periodo dell’anno;

4) Studenti tra i 16 e i 25 anni iscritti a un ciclo di studi presso qualunque Istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici, sabato o domenica e nei periodi di vacanza, intendendo per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

5) I lavoratori in part-time (anno 2011) titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;

6) Le casalinghe (coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare) per le attività agricole di carattere stagionale. Ai fini della prestazione nello specifico settore, non devono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso sia in quello precedente;

7) Altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma; per i dipendenti pubblici è richiesta l’autorizzazione del proprio datore di lavoro.